Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-02-08;383#art-1

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Art. 1 Riguardante l'incompatibilita' con la qualifica di impiegato postale telegrafico e telefonico con l'opera di redattore o di corrispondente ai giornali o ai periodici tranne se rifletta materie letterarie, artistiche, tecniche e scientifiche. — Testo vigente | Portale Normativo