Art. 1 Che reca le norme per la esenzione dalle tasse postali per gli invii, mediante campioni senza valore raccomandati, di materiale patologico da sottoporre ad esame batteriologico allo scopo di agevolare l'azione profilattica contro le malattie infettive, diretti a laboratori batteriologici dipendenti dalla Direzione generale della sanita' pubblica e ai Laboratori batteriologici universitari. — Testo vigente | Portale Normativo