Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-02-08;339#art-1

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Art. 1 Che estende agli impiegati di cancelleria, di ragioneria e agli inservienti addetti agli organi giudiziari delle nuove Provincie, l'assegno mensile temporaneo preveduto dall'art. 14 della legge 13 agosto 1921, n. 1080. — Testo vigente | Portale Normativo