Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-02-08;280#art-2

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Art. 2 Concernente il privilegio degli Istituti di credito per le stime degli immobili nei procedimenti di incanto, giusta l'art. IV lettera c) dell'Ordinanza ministeriale austriaca 28 ottobre 1865 B. L. I. n. 110, mantenuta in vigore dall'art. 5 della legge di introduzione al regolamento esecutivo vigente nelle nuove Provincie. — Testo vigente | Portale Normativo