Testo unicoCapo I

Art. 11

Abrogato

(Art. 30 legge 23 luglio 1896, n. 318).

In vigore dal 16 dic 2010
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-01-11;404#art-tu-11

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(Art. 30 legge 23 luglio 1896, n. 318). (Art. 11 Che estende alla Venezia Giulia le disposizioni esistenti in materia di tasse di ancoraggio.) — Testo vigente | Portale Normativo