Art. 10

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-01-04;7#art-10

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Art. 10 Che istituisce, presso la Corte di appello di Venezia, un Comitato centrale per la liquidazione e l'immediato pagamento, sotto determinate condizioni, di indennita' per danni di guerra. — Testo vigente | Portale Normativo