Art. 44

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-01-04;58#art-44

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Art. 44 Che modifica i vigenti regolamenti speciali delle Facolta' universitarie, delle scuole di medicina veterinaria, di agraria, di farmacia, di applicazione per gli ingegneri, nonche' i regolamenti dei Politecnici della scuola di architettura di Roma. — Testo vigente | Portale Normativo