Art. 1

In vigore dal 16 mar 1923
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, concernente la delegazione dei pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione; Visto il R. decreto 22 febbraio 1863, e sue successive modificazioni, riguardanti l'ordinamento della Marina dello Stato; Visto il R. decreto 17 febbraio 1921, n. 198; Vista la legge 5 luglio 1882, n. 853 (serie 3ª) e sue successive modificazioni; Udito il Consiglio superiore di Marina, che ha espresso parere in massima favorevole, eccezione fatta per la istituzione di quattro Comandi in Capo di Dipartimento marittimo; avendo per questa parte espresso invece parere contrario a parità di voti; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina, di concerto con quello delle Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . I Comandi in capo di Dipartimento militare marittimo di Spezia, Napoli, Taranto e Pola sono soppressi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-01-04;189#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Che modifica l'ordinamento dei servizi dipartimentali della Regia marina. — Testo vigente | Portale Normativo