Art. 1
In vigore dal 16 mar 1923
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, concernente la delegazione dei pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione;
Visto il R. decreto 22 febbraio 1863, e sue successive modificazioni, riguardanti l'ordinamento della Marina dello Stato;
Visto il R. decreto 17 febbraio 1921, n. 198;
Vista la legge 5 luglio 1882, n. 853 (serie 3ª) e sue successive modificazioni;
Udito il Consiglio superiore di Marina, che ha espresso parere in massima favorevole, eccezione fatta per la istituzione di quattro Comandi in Capo di Dipartimento marittimo; avendo per questa parte espresso invece parere contrario a parità di voti;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina, di concerto con quello delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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I Comandi in capo di Dipartimento militare marittimo di Spezia, Napoli, Taranto e Pola sono soppressi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-01-04;189#art-1