Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-11-19;1580#art-1

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Art. 1 Che proroga la facolta' concessa ai Governi della Cirenaica e della Tripolitania con i Regi decreti 4 maggio 1922, nn. 641 e 647 di imporre speciali diritti di nascita su taluni prodotti. — Testo vigente | Portale Normativo