Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-10-29;1410#art-1

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Art. 1 Che proroga alcuni termini stabiliti dal R. decreto 16 febbraio 1922, n. 207, circa l'esonero e il collocamento in disponibilita' di funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo