Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-10-29;1379#art-1

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Art. 1 Che estende alla magistratura del Consiglio di Stato le disposizioni del R. decreto-legge 8 ottobre 1922, n. 1310, relativo alla concessione al personale della magistratura giudiziaria degli assegni mensili temporanei di cui all'art. 14 della legge 13 agosto 1921, numero 1080, e di una indennita' di direzione. — Testo vigente | Portale Normativo