Art. 1

In vigore dal 31 gen 1923
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l'art. 13 del R. decreto 23 settembre 1920, numero 1315, recante provvedimenti per le località danneggiate dal terremoto del 6-7 settembre 1920; Visto l'art. 8 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705; Riconosciuta l'opportunità di cedere ai Comuni i ricoveri costruiti dallo Stato in occasione di desto terremoto, nonché le aree su cui detti ricoveri esistono; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri segretari di Stato per l'interno, per i lavori pubblici, per le finanze e per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo: Per la cessione ai Comuni danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 delle aree e dei ricoveri su di esse costruiti si provvederà, in quanto applicabile, a norma del decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1916, n. 54. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1922. VITTORIO EMANUELE. FACTA - RICCIO - TADDEI - PARATORE - BERTONE. Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-10-27;1765#art-1

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Art. 1 Che estende alle localita' danneggiate dal terremoto del 6-7 settembre 1920 le norme contenute nel decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1916, n. 54 per la cessione ai Comuni delle aree occupate e dei ricoveri su di esse costruiti in conseguenza del terremoto stesso. — Testo vigente | Portale Normativo