Testo unicoTitolo IV

Art. 28

Abrogato

(Articoli 7 e 8 legge 5 gennaio 1922, n. 54).

In vigore dal 19 apr 1933
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, N. 215

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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-10-02;1747#art-tu-28

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