Testo unicoTitolo III

Art. 20

Abrogato

(Art. 3 T. U. 22 luglio 1920, n. 1154; art. 8 legge 5 gennaio 1920, n. 54).

In vigore dal 19 apr 1933
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, N. 215

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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-10-02;1747#art-tu-20

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