Art. 1
In vigore dal 28 nov 1922
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, e con i ministri delle finanze, del tesoro, dell'agricoltura, dell'industria e commercio e dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
L'art. 62 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, è modificato come segue:
«La sovvenzione verrà corrisposta ad annualità posticipate, secondo il progresso dei lavori e a decorrere dalla data dei relativi certificati d'avanzamento, che saranno rilasciati dall'ufficio del Genio civile ed approvati dal Ministero dei lavori pubblici».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addì 20 settembre 1922.
VITTORIO EMANUELE.
FACTA - RICCIO - BERTONE -
PARATORE - BERTINI -
TEOFILO ROSSI - TADDEI.
Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1922-09-20;1412#art-1