Art. 7
In vigore dal 3 set 1922
A bonifica compiuta l'Ente provvederà alla consegna delle opere agli Enti proprietari interessati, a norma delle vigenti leggi e cesserà da ogni funzione.
Le operazioni di liquidazione e di stralcio della gestione ed il servizio dei prestiti eventualmente contratti saranno assunti secondo la rispettiva competenza dai Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 luglio 1922.
VITTORIO EMANUELE.
RICCIO - BERTINI - DELLO SBARBA.
Visto, il guardasigilli: ALESSIO.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1922-07-13;1121#art-7