Art. 1
In vigore dal 3 set 1922
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e il relativo regolamento, approvato con Nostro decreto del 22 dicembre 1921, n. 2046;
Ritenuto che gli Enti di credito rappresentati in seno allo Istituto per le bonificazioni toscane hanno dato affidamento di finanziare le opere di bonifica della Toscana assunte da Enti autonomi o che il detto Istituto potrà, con la propria assistenza e vigilanza sull'attività dell'Ente agevolare il promesso finanziamento;
Che perciò avendosi motivi di presumere che non mancheranno i mezzi per l'esecuzione della bonifica è opportuno affidarla ad un Ente autonomo a sensi della citata legge;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri segretari di Stato per l'agricoltura e per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
È istituito un Ente autonomo, con sede in Follonica, per l'esecuzione della bonifica di Piombino, Vignale, Prato Ranieri, Frassine, Scarlino, Pian d'Alma, Gualdo, Pian di Rocca e Ghirlanda la cui delimitazione territoriale risulta dal tipo firmato, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, salve le variazioni che potranno essere apportate dopo la compilazione del piano di massima delle opere.
Oltre alle opere di bonifica idraulica l'Ente dovrà provvedere alle sistemazioni idrauliche e forestali connesse col bonificamento anche se non ricadenti nel comprensorio dell'Ente e, in luogo dei Comuni e della Provincia, anche alla viabilità ordinaria, in quanto è necessaria per la messa in valore del territorio da bonificare.
Spetterà pure all'Ente di eseguire le opere occorrenti alla provvista di acqua potabile nei limiti del proprio territorio, nonché quelle di miglioramento agrario, compresa l'irrigazione e di difesa antimalarica della zona bonificata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1922-07-13;1121#art-1