Art. 3
In vigore dal 4 ago 1922
L'Ente autonomo provvede al raggiungimento degli scopi per i quali è costituito nei modi e coi mezzi indicati nello statuto allegato al presente decreto, visto, d'ordine Nostro ed approvato dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° luglio 1922.
VITTORIO EMANUELE.
TEOFILO ROSSI.
Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
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