Testo unico › Capo VI
Art. 76 Abrogato(Art. 45 e 49 legge 25 giugno 1906, n. 255; art. 57 legge 9 luglio 1908, n. 445; art. 1 Decreto-legge Luog. 22 giugno 1919, n. 1190; art. 1 legge 8 ottobre 1920, n. 1479; art. 1 e 7 R. Decreto-legge 12 febbraio 1922, n. 307).
In vigore dal 16 dic 2010 Copia link Testo vigente Testo annotatoTesto unico- art. 76 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Storico versioni· 4 modificazioni PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932#art-tu-76
Altri articoli di questo atto Storico delle modifiche dal 01/01/1994 al 15/12/2010 · D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212: ha disposto con l'art. 1, comma 1 l'abrogazione dell'intero provvedimento. dal 10/08/1928 al 31/12/1993 · 093G0428: ha confermato con l'art. 161, comma 1 l'abrogazione dell'intero provvedimento. dal 21/05/1923 al 09/08/1928 · L. 5 luglio 1928, n. 1760: , convertito con modificazioni dalla L. 5 luglio 1928, n. 1760 in G.U. 10/08/1928, n.186, ha disposto con l'art. 26, comma 1 l'abrogazione dell'intero provvedimento. dal 06/09/1922 al 20/05/1923 · L. 17 aprile 1925, n. 473: , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto con l'articolo unico, comma 1 la modifica dell'art. 76, comma 1; con l'articolo unico, comma 10 la modifica dell'art. 76. Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360