Testo unico › Capo V
Art. 64 Abrogato(Art. 8 legge 15 luglio 1906, n. 383; art. 1 legge 2 febbraio 1911, n. 70; art. 7 R. D. L. 11 ottobre 1914, n. 1089; art. 4 R. D. L. 10 novembre 1920, n. 1636).
In vigore dal 16 dic 2010 Copia link Testo vigente Testo annotatoTesto unico- art. 64 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Storico versioni· 3 modificazioni PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932#art-tu-64
Altri articoli di questo atto Storico delle modifiche dal 01/01/1994 al 15/12/2010 · D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212: ha disposto con l'art. 1, comma 1 l'abrogazione dell'intero provvedimento. dal 10/08/1928 al 31/12/1993 · 093G0428: ha confermato con l'art. 161, comma 1 l'abrogazione dell'intero provvedimento. dal 06/09/1922 al 09/08/1928 · L. 5 luglio 1928, n. 1760: , convertito con modificazioni dalla L. 5 luglio 1928, n. 1760 in G.U. 10/08/1928, n.186, ha disposto con l'art. 26, comma 1 l'abrogazione dell'intero provvedimento. Assistenza e ordini: info@portalenormativo.it
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