Testo unicoParte GENERALE

Art. 4

Abrogato

(Art. 25 Testo Unico 10 novembre 1907, n. 844; art. 26 legge 2 gennaio 1910, n. 7; art. 4 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190).

In vigore dal 16 dic 2010
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932#art-tu-4

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