Statuto
Art. 9
In vigore dal 26 mag 1922
Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri eletti dall'assemblea generale e si rinnova ogni anno.
Gli uscenti di carica possono essere rieletti.
Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente e il segretario tesoriere.
Storico versioni
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