Statuto

Art. 9

In vigore dal 26 mag 1922
Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri eletti dall'assemblea generale e si rinnova ogni anno. Gli uscenti di carica possono essere rieletti. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente e il segretario tesoriere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;585#art-s-9

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