Statuto

Art. 16

In vigore dal 26 mag 1922
Alla fine di ogni anno il Consiglio di amministrazione presenterà al Ministero di agricoltura una relazione particolareggiata sull'andamento dei lavori e sulla manutenzione di quelli già eseguiti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;585#art-s-16

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