Art. 1
In vigore dal 23 apr 1922
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l' della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e il relativo regolamento approvato con Nostro decreto del 22 dicembre 1921, n. 2046;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto coi ministri segretari di Stato per l'agricoltura e per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È istituito un Ente autonomo con sede in Palmi per l'esecuzione della bonifica del comprensorio della Piana di Rosarno, la cui delimitazione territoriale risulta dal tipo firmato d'ordine Nostro dai ministri proponenti, salve le variazioni che potranno essere apportate dopo la compilazione del progetto di massima delle opere.
Oltre alle opere di bonifica idraulica, l'Ente dovrà provvedere alle sistemazioni idrauliche e forestali connesse col bonificamento e, in luogo dei Comuni e della Provincia, anche alla viabilità ordinaria in quanto è necessaria per la messa in valore del territorio da bonificare.
Spetterà pure all'Ente di eseguire le opere occorrenti alla provvista di acqua potabile nei limiti del proprio territorio nonché quelle di miglioramento agrario e di difesa antimalarica nella zona bonificata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1922-02-01;228#art-1