Art. 3
In vigore dal 23 apr 1922
Il rappresentante della Provincia e dei Comuni potrà essere scelto anche all'infuori dei componenti il Consiglio provinciale e comunale.
Il ministro dei lavori pubblici prescriverà il termine entro il quale dovrà procedersi dalla Provincia e dai Comuni alla designazione del loro rappresentante, provvedendo direttamente alla nomina quando non sia fatta nel tempo stabilito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1922-02-01;226#art-3