Art. 3
In vigore dal 2 feb 1922
Il Commissariato generale civile per la Venezia Giulia, d'accordo con la Giunta provinciale straordinaria dell'Istria, provvederà alla delimitazione di fatto dei Comuni censuari modificati all' e alla separazione dei beni e del patrimonio nonché dei pesi comuni, come pure alla regolazione degli altri rapporti in dipendenza della seguita modificazione delle circoscrizioni comunali, e prenderà del pari ogni disposizione per il funzionamento dei nuovi Comuni a tutti gli effetti.
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