Art. 1

In vigore dal 20 gen 1922
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l'art. 13 del decreto legge-Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, sul Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana; Ritenuta la necessità di procedere alla ripartizione dell'ottavo dei contributi di cui al sopracitato art. 13 avanti di stabilire le norme che dovranno regolare il regime di previdenza del personale tecnico amministrativo delle miniere di zolfo della Sicilia; Viste le proposte formulate dal Consiglio di amministrazione del Consorzio zolfifero nell'adunanza del 18 luglio 1919 in merito alla detta ripartizione; Visto il verbale dell'accordo intervenuto in Palermo il 20 marzo 1921 fra i rappresentanti del personale del Consorzio Zolfifero e del personale tecnico amministrativo delle miniere di zolfo della Sicilia in merito alla medesima ripartizione; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto col ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. L'ottavo dei contributi che a termini dell'art. 13 del decreto-legge Luogotenenziale 28 maggio 1918, n. 739, devono essere trimestralmente versati per scopi di previdenza sociale dal Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana a partire dall'esercizio consortile 1918-919, è assegnato, con effetto dal 1° agosto 1918, per un quinto all'incremento dei fondi di previdenza del personale del detto Consorzio, e per quattro quinti al trattamento di previdenza a favore del personale tecnico amministrativo che presta in modo permanente l'opera propria nelle miniere di zolfo della Sicilia. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 novembre 1921. VITTORIO EMANUELE. BELOTTI - BENEDUCE. Visto, il guardasigilli: RODINÒ.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-11-03;1873#art-1

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