Testo unicoCapo IV

Art. 52

Abrogato

Art. 3 dello statuto approvato con R. decreto 5 ottobre 1903, n. 417 e modificato con R. decreto 28 dicembre 1919, n, 2638; art. 5 dello statuto approvato con R. decreto 5 ottobre 1903, n. 417, e modificato con R decreto 6 dicembre 1908, n. DXXXI.

In vigore dal 16 dic 2010
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-26;1048#art-tu-52

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