Art. 1
In vigore dal 11 ago 1921
N. 943. Regio Decreto 19 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Opera Nazionale per l'assistenza scolastica degli orfani di guerra, con sede in Roma, viene eretta in Ente morale, ed approvato lo statuto organico relativo.
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