Art. 1
In vigore dal 29 giu 1921
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 25 marzo 1917, numero 481, per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, modificata col decreto-legge Luogotenenziale del 27 marzo 1919, numero 573;
Visto il relativo regolamento, approvato col R. decreto 29 febbraio 1920, n. 651;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi ministri delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina e del lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
I due ultimi comma dell'art.1 del regolamento citato sono così modificati:
«Tre sono scelti tra persone di speciale competenza amministrativa e tecnica e tra i membri dei Comitati per l'assistenza degli invalidi di guerra, riconosciuti nei modi previsti dal D. L. 25 luglio 1915, n. 1142;
Due sono scelti tra i rappresentanti delle istituzioni pubbliche di beneficenza e di previdenza, che abbiano tra i loro fini principali l'assistenza degli invalidi della guerra.
Otto componenti infine sono nominati in rappresentanza e fra gli invalidi stessi della guerra, con le modalità indicate nell'articolo seguente».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 aprile 1921.
VITTORIO EMANUELE.
GIOLITTI - FACTA - BONOMI -
RODINÒ - SACHI -
LABRIGLA.
Visto, Il guardasigilli: FERA.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-04-17;697#art-1