Art. 1

In vigore dal 29 giu 1921
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 25 marzo 1917, numero 481, per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, modificata col decreto-legge Luogotenenziale del 27 marzo 1919, numero 573; Visto il relativo regolamento, approvato col R. decreto 29 febbraio 1920, n. 651; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi ministri delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina e del lavoro; Abbiamo decretato e decretiamo: I due ultimi comma dell'art.1 del regolamento citato sono così modificati: «Tre sono scelti tra persone di speciale competenza amministrativa e tecnica e tra i membri dei Comitati per l'assistenza degli invalidi di guerra, riconosciuti nei modi previsti dal D. L. 25 luglio 1915, n. 1142; Due sono scelti tra i rappresentanti delle istituzioni pubbliche di beneficenza e di previdenza, che abbiano tra i loro fini principali l'assistenza degli invalidi della guerra. Otto componenti infine sono nominati in rappresentanza e fra gli invalidi stessi della guerra, con le modalità indicate nell'articolo seguente». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 aprile 1921. VITTORIO EMANUELE. GIOLITTI - FACTA - BONOMI - RODINÒ - SACHI - LABRIGLA. Visto, Il guardasigilli: FERA.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-04-17;697#art-1

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