Art. 1

In vigore dal 27 apr 1921
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il R. decreto del 23 settembre 1869, che stabilisce l'ordinamento del poligono di tiro di Viareggio; Visto l' dei R. decreto n. 270 in data 9 marzo 1911, che instituisce il balipedio nella località detta la Castagna, presso Spezia; Considerato che i compianti vice ammiraglio Paolo Cottrau e capitano di vascello Gregorio Ronca hanno portato eminente contributo all'ordinamento ed al progresso delle nostre armi navali, nonché allo studio dei metodi concernenti l'impiego delle medesime, così da meritare un tangibile segno di gratitudine e di ricordo ora che la R. marina durante la grande guerra ha di quell'epoca raccolti i frutti; Sulla proposta del Nostro ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. A datare del primo aprile 1921 i balipedi della R. marita situati nella località detta la Castagna presso Spezia ed a Viareggio, assumeranno rispettivamente i nomi di «Balipedio Paolo Cottrau» e «Balipedio Gregorio Ronca». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 marzo 1921. VITTORIO EMANUELE. Sechi. Visto, Il guardasigilli: Fera.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-03-20;352#art-1

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