Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-12-16;1807#art-1

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Art. 1 Che rinvia alla seconda domenica di aprile 1921 le elezioni parziali per tutti i collegi dei probiviri istituiti nel Regno in conformita' della legge 15 giugno 1893, n. 295. — Testo vigente | Portale Normativo