Art. 4

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2009
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-11-25;1726#art-4

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Art. 4 Che manda all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di continuare oltre il 31 ottobre 1920 l'esercizio delle linee ferroviarie comprese nelle nuove Provincie, sia che esse appartenessero allo Stato austro-ungarico sia che fossero state da questo concesse all'industria privata. — Testo vigente | Portale Normativo