Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-11-21;1741#art-1

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Art. 1 Che proroga al giorno 30 aprile 1921 la durata dei provvedimenti autorizzati dal decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 563, per l'erogazione di sussidi a favore dei mutilati, invalidi, vedove ed orfani dei militari morti in guerra, gia' appartenenti all'esercito ed all'armata austro-ungarica e residenti nel territorio che venne occupato in virtu' dell'armistizio. — Testo vigente | Portale Normativo