Art. 1 Che proroga al giorno 30 aprile 1921 la durata dei provvedimenti autorizzati dal decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 563, per l'erogazione di sussidi a favore dei mutilati, invalidi, vedove ed orfani dei militari morti in guerra, gia' appartenenti all'esercito ed all'armata austro-ungarica e residenti nel territorio che venne occupato in virtu' dell'armistizio. — Testo vigente | Portale Normativo