Art. 1 Che fissa la decorrenza della validita' delle concessioni ferroviarie, di cui all'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 406, per uso delle famiglie, per le persone di servizio e per trasporto di bagaglio dei senatori del Regno e dei deputati al Parlamento. — Testo vigente | Portale Normativo