Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-11-14;1658#art-1

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Art. 1 Che fissa la decorrenza della validita' delle concessioni ferroviarie, di cui all'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 406, per uso delle famiglie, per le persone di servizio e per trasporto di bagaglio dei senatori del Regno e dei deputati al Parlamento. — Testo vigente | Portale Normativo