Art. 3

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2009
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-11-07;1724#art-3

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Art. 3 Che proroga a tutto il 31 dicembre 1921 i termini relativi alla moratoria delle obbligazioni ferroviarie. — Testo vigente | Portale Normativo