Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-11-07;1633#art-2

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Art. 2 Che autorizza il Tesoro a concedere alla societa' delle strade, ferrovie del mediterraneo nuove anticipazioni entro il limite massimo di 50 milioni di lire, oltre quello di cui al R. decreto 23 novembre 1914, n. 128. — Testo vigente | Portale Normativo