Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-09-03;1290#art-1

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Art. 1 Che stabilisce l'indennita' da corrispondersi agli economi cassieri addetti ci Governi della Tripolitania e della Cirenaica, nonche' al personale incaricato della riscossione dei dazi doganali nelle colonie stesse. — Testo vigente | Portale Normativo