Art. 30

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-18;1257#art-30

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Art. 30 Che sopprime l'attuale categoria del personale di bassa forza delle Capitanerie di porto istituendo in sua vece quella dei sottufficiali di porto e ne approva le tabelle organiche relative. — Testo vigente | Portale Normativo