Art. 4

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-07-15;1180#art-4

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Art. 4 Che approva in via definitiva l'elenco pubblicato nella «Gazzetta ufficiale» 4 novembre 1916, numero 260 (foglio e supplementare), determinante per ciascun comune del Regno il grado di istruzione richiesto dalla legge 26 giugno 1913, n. 886, per l'ammissione dei fanciulli al lavoro negli stabilimenti industriali. — Testo vigente | Portale Normativo