Art. 4 Che approva in via definitiva l'elenco pubblicato nella «Gazzetta ufficiale» 4 novembre 1916, numero 260 (foglio e supplementare), determinante per ciascun comune del Regno il grado di istruzione richiesto dalla legge 26 giugno 1913, n. 886, per l'ammissione dei fanciulli al lavoro negli stabilimenti industriali. — Testo vigente | Portale Normativo