Art. 18
AbrogatoLe tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-07-08;1103#art-18
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L'articolo 18 trattava l'applicazione dei ruoli aperti per il personale addetto alla vigilanza presso l'Ufficio speciale delle ferrovie. Attualmente la disposizione non produce più alcun effetto giuridico. L'intero provvedimento è stato infatti formalmente abrogato dal legislatore e non è più in vigore.
La disposizione originaria disciplinava l'applicazione dei ruoli aperti al personale di vigilanza dell'Ufficio speciale delle ferrovie. Tale disciplina è stata formalmente rimossa dall'ordinamento.
Si applicava al personale di vigilanza appartenente all'Ufficio speciale delle ferrovie prima dell'abrogazione della norma.
Un addetto alla vigilanza dell'Ufficio speciale delle ferrovie che oggi cerchi di far valere i ruoli aperti in base a questo articolo non può più farlo. La norma, infatti, è stata interamente abrogata e non ha più valore legale.
L'articolo 1, comma 1 del Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 ha disposto la totale abrogazione dell'intero provvedimento.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.