Sez. 4

Art. 18

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1920-07-08;1103#art-18

In sintesi

L'articolo 18 trattava l'applicazione dei ruoli aperti per il personale addetto alla vigilanza presso l'Ufficio speciale delle ferrovie. Attualmente la disposizione non produce più alcun effetto giuridico. L'intero provvedimento è stato infatti formalmente abrogato dal legislatore e non è più in vigore.

Perché esiste questa norma

La disposizione originaria disciplinava l'applicazione dei ruoli aperti al personale di vigilanza dell'Ufficio speciale delle ferrovie. Tale disciplina è stata formalmente rimossa dall'ordinamento.

A chi si applica

Si applicava al personale di vigilanza appartenente all'Ufficio speciale delle ferrovie prima dell'abrogazione della norma.

Esempio pratico

Un addetto alla vigilanza dell'Ufficio speciale delle ferrovie che oggi cerchi di far valere i ruoli aperti in base a questo articolo non può più farlo. La norma, infatti, è stata interamente abrogata e non ha più valore legale.

Cosa è cambiato

L'articolo 1, comma 1 del Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 ha disposto la totale abrogazione dell'intero provvedimento.

Domande frequenti

L'articolo 18 è ancora in vigore?No, l'articolo e l'intero provvedimento sono stati espressamente abrogati.
A quale personale faceva riferimento la norma?La norma faceva riferimento al personale di vigilanza dell'Ufficio speciale delle ferrovie.
Quale atto ha disposto la cancellazione della norma?L'abrogazione è stata disposta dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n. 212.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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