Art. 5

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-06-27;1061#art-5

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Art. 5 Che apporta modificazioni all' organizzazione e funzionamento dei Regi arsenali di Napoli e di Venezia e delle Direzioni di commissariato militare marittimo che ivi hanno sede. — Testo vigente | Portale Normativo