Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-05-06;652#art-1

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Art. 1 Col quale si stabilisce che i sottufficiali e militari di truppa, sottoposti a procedimento disciplinare, all'alto della comunicazione debbono essere assistiti da un ufficiale inferiore di loro fiducia. — Testo vigente | Portale Normativo