Art. 6 Che stabilisce un termine alla facolta' concessa all'autorita' giudiziaria dall'art. 12 del decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102, di sospendere la esecuzione delle obbligazioni contratte anteriormente al 1° novembre 1917, da persone o Enti residenti in territori che furono occupati dal nemico. — Testo vigente | Portale Normativo