Art. 6

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-03-04;468#art-6

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Art. 6 Che stabilisce un termine alla facolta' concessa all'autorita' giudiziaria dall'art. 12 del decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102, di sospendere la esecuzione delle obbligazioni contratte anteriormente al 1° novembre 1917, da persone o Enti residenti in territori che furono occupati dal nemico. — Testo vigente | Portale Normativo