Art. 1

In vigore dal 27 apr 1920
N. 273. Regio Decreto 4 marzo 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, prendente del Consiglio dei ministri, la «Casa di lavoro e patronato pei ciechi di guerra di Lombardia» con sede in Milano, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico relativo.
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