Art. 1

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-19;188#art-1

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Art. 1 Col quale il servizio dei lavori marittimi ricadenti nella circoscrizione del VII compartimento del genio civile di Bologna, viene affidato al IX compartimento di ispezione di Ancona, e l'alta direzione dei lavori dipendenti dal terremoto del 13 gennaio 1915, viene demandata al X compartimento del genio civile in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo