Art. 19

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-12;342#art-19

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Art. 19 Che estende alle Intendenze di finanza ed agli Uffici del lotto le disposizioni del decreto Luogotenenziale 23 ottobre 1919, n. 1971 che stabilisce le norme per l'applicazione delle tabelle approvate col decreto Luogotenenziale 23 ottobre 1919, n. 2065 e quelle riguardanti la disciplina delle carriere. — Testo vigente | Portale Normativo