Art. 2

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-01-15;67#art-2

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Art. 2 Che dichiara opera di pubblica utilita' la costruzione e sistemazione di impianti militari annessi alle stazioni ferroviarie di alcuni Comuni. — Testo vigente | Portale Normativo