Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1919-12-28;2502#art-1

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Art. 1 Che delega ai procuratori generali presso le rispettive Corti di appello la facolta' di concedere il R. exequatur ed il R. placet, a determinati atti dell'autorita' ecclesiastica. — Testo vigente | Portale Normativo