Art. 2

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1919-12-14;2546#art-2

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Art. 2 Che concede all'ufficiale ammiraglio, ispettore generale dalla R. marina, le medesime indennita', stabilite per il capo di stato maggiore della marina. — Testo vigente | Portale Normativo